Art. 45
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate
di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività
giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il
provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo
nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice
sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e
le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si
applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del
Giudice sportivo.