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Ultimo Aggiornamento: 15/01/2009 12:20
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14/01/2009 11:56

GARA DEL 23/11/2008 CENTOCELLE - SPORTING FORTITUDO ROMA
RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING FORTITUDO ROMA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEL GIOCATORE BOCCANERA FABIO DELLA SOCIETA' U.S. CENTOCELLE RELATIVA ALLA GARA U.S. CENTOCELLE - A.S.D. SPORTING FORTITUDO ROMA DEL 23/11/08 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe;
esaminati gli atti di ufficio;
decide quanto segue:
La Società A.S.D. Sporting Fortitudo Roma ha chiesto l'applicazione in proprio favore dell'art. 17 - comma 5 C.G.S. deducendo che il calciatore BOCCANERA Fabio, indicato con il n. 3 nella distinta della Società U.S. Centocelle non poteva prendere parte alla gara in epigrafe in quanto squalificato. Il reclamo è fondato.
Il BOCCANERA, infatti, era stato espulso nella gara del campionato allievi provinciali del 16/11/2008 giocata dalla U.S. Centocelle contro la Società Roma Sei e, pertanto, non aveva alcun titolo per partecipare alla successiva gara del 23/11/2008 contro la Sporting Fortitudo Roma. E' opportuno precisare che a nulla rileva la circostanza che, essendo pervenuto in ritardo il referto di gara a questo Organo Giudicante, la squalifica di una gara effettiva sia stata comminata al Boccanera solamente nel Comunicato Ufficiale n. 24 del 27/11/2008 e, quindi, in epoca successiva alla disputa della partita in questione. L'art. 45 comma 2 del C.G.S., infatti, che deroga la regola generale dettata dall'art. 22 - comma 2, stabilisce espressamente che nelle gare relative al Settore Giovanile e Scolastico "il giocatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è autonomamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo".
Il Giudice - In accoglimento del ricorso della Società A.S.D. Sporting Fortitudo Roma commina alla Società U.S. Centocelle la sanzione della perdita per 0-3 della gara U.S. Centocelle - A.S.D. Sporting Fortitudo Roma del 23/11/08, valevole per il Campionato Allievi Provinciali ai sensi dell'art. 17 - comma 1 e 5 del C.G.S.;
- Squalifica per una ulteriore gara effettiva il calciatore BOCCANERA Fabio della Società U.S. Centocelle;
- Commina ai danni della Società U.S. Centocelle l'ammenda di 50,00; - Inibisce fino al 26/12/08 il sig. EVANGELISTA Alessandro, dirigente accompagnatore della Società U.S. Centocelle nella gara in oggetto;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S.
GARE DEL 30/11/2008


quello a cui mi riferivo è questo ma aspetta che vedo una cosa
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