TOR DE CENCI - BORUSSIA
Il Giudice Sportivo:
esaminati gli atti ufficiali della gara in epigrafe;
rilevato che al 31' del secondo tempo, sul risultato TOR DE CENCI - BORUSSIA 5 - 0, il Dirigente della Società BORUSSIA, VIRNO LUIGI ed il capitano della squadra, ANZILOTTI MANOLO, comunicavano all'Arbitro che non avevano intenzione di proseguire la gara e quindi abbandonavano il terreno di giuoco rinunciando a proseguire la gara stessa.
Considerato che le responsabilità della mancata conclusione dell'incontro debba essere attribuita alla Società BORUSSIA e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b del C.G.S., commina alla Società BORUSSIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 5 quale migliore punteggio conseguito sul campo al momento della sospensione della gara, nonché la penalizzazione di un punto in classifica;
PQM
DELIBERA
di infliggere alla Società BORUSSIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5 (miglior risultato conseguito sul campo) nonché la penalizzazione di un punto in classifica;
di comminare alla Società BORUSSIA l'ammenda di € 103,00 (1ª rinuncia).
di inibire fino al 20.2.2009 il Dirigente della Società BORUSSIA, VIRNO LUIGI ai sensi dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.;
di squalificare il capitano della Società BORUSSIA, ANZILOTTI MANOLO per una gara effettiva;
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