STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ALI di SCORTA“
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita l'Associazione di Volontariato denominata “ALI di SCORTA” relativamente alla neurochirurgia, loncoematologia e alle altre aree critiche del bambino e del giovane adulto, dedita ad ogni attività legata ed annessa anche alla lotta ed alla cura dei tumori in età evolutiva e di giovani adulti. L’organizzazione, non lucrativa e di utilità sociale in breve denominabile anche come Associazione “ALI di SCORTA” (per la neurochirurgia e l’oncoematologia e le altre aree critiche del bambino e del giovane adulto), si è costituita ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Roma, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare gli specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
“ALI di SCORTA” è una Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.
Lo spirito e la prassi adottati dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:
di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
di riunire tutti i genitori e/o i tutori dei bambini in cura o in passato curati per malattie legate all’età del bambino e del giovane adulto; nonchè coloro che, persone fisiche e giuridiche, si interessano alla realizzazione degli scopi indicati nel presente articolo. In particolare l’Associazione si propone, nell’ambito delle problematiche che emergono da malattie proprie della neurochirurgia, dell’oncoematologia e delle altre aree critiche del bambino e del giovane adulto, nell’ottica della solidarietà sociale e del supporto a coloro che sono affetti da tali malattie, e dagli esiti delle stesse, e dei loro familiari, di realizzare le seguenti attività:
a) assistere le famiglie ed i bambini malati dal punto di vista economico, psicologico, logistico, integrando anche quelle attività non soddisfatte dalle prestazioni ospedaliere;
b) stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati
c) istituire borse di studio o contributi per promuovere e sostenere studi e ricerche scientifiche nell’ambito degli scopi di cui all’art. 1;
d) provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie e gratuite a qualsiasi titolo.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente, e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- Soci Operativi/Ordinari
Sono soci operativi/ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
- Soci Onorari
Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo; essi sono gli unici soci esenti dal pagare la quota sociale annua.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori o promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito sia mediante conferimento in denaro, sia in natura o prestazioni professionali.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
1)Decesso;
2)Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla scadenza del pagamento fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e verificato il mancato versamento della quota sociale annuale; la comunicazione verrà effettuata tramite raccomandata a.r.;
3)Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
4)Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato (se possibile e richiesto dallo stesso), per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L’espulsione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di espulsione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et ex aequo senza formalità di procedura; in tal caso l’efficacia della deliberazione di espulsione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
dal fondo di dotazione iniziale della Associazione che è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire tremilioni versati dai fondatori stessi;
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo che debbono essere versate da: i soci fondatori, operativi/ordinari e sostenitori.
da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
contributi di organismi internazionali;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
beni mobili ed immobili:
donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci,
b)il Consiglio Direttivo;
c)il Collegio dei Revisori;
d)il Collegio dei Probiviri;
e)il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di delineare gli indirizzi generali dell’attività della Associazione ed in particolare:
a)di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
b)provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti;
c)delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a)deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
b)deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
Articolo 11
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati, o consegnata a mano, o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Nell’Assemblea hanno diritto al voto solo i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall’Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a tredici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, tenendo anche conto della rappresentatività dei genitori di bambini che abbiano, o abbiano avuto, patologie oncoematologiche. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete, inoltre, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; è inoltre competenza del Consiglio Direttivo stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Al Consiglio Direttivo possono partecipare anche persone esterne alla Associazione purchè esplicitamente invitate dal Presidente.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo quattro assenze consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, regolarmente convocato. Il Presidente comunica al consigliere l’avvenuta decadenza.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In mancanza di graduatoria, entro trenta giorni, il Presidente convoca l’Assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere o i consiglieri mancanti.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica, o a mezzo telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Articolo 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
IL PRESIDENTE
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Non sono ammessi più di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal vicepresidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Possono essere eletti Probi Viri anche persone non soci e, se soci, purchè non facenti parte del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 22
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo, e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente. Possono essere eletti Revisori anche persone non soci e, se soci, purchè non facenti parte del Consiglio Direttivo.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.