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giudice sportivo: dov'è la verità?

Ultimo Aggiornamento: 05/03/2014 07:42
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lorient
[Non Registrato]
03/01/2014 15:59

guardalinee espulso, non sostituito dall'arbitro, reclamo e partita da ripetere:

vi riporto due decisioni che sembrano contrastanti. qual'è la verità?
=================== caso 1 ==========================================
PRIMA CATEGORIA - GARE DEL 17/04/2011

SANTOPADRE - CEPRANO CALCIO
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo proposto nei termini dalla Società CEPRANO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento per errore tecnico incorso all'arbitro, in quanto lo stesso, dopo aver allontanato l'assistente di parte sig. REA Onorio (Ceprano) per proteste nei suoi confronti, avrebbe preteso che il ruolo di assistente lo assumesse un calciatore in elenco.
Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.
- Esaminati gli atti ufficiali, si rileva che l'arbitro ha ammesso, quanto ha denunziato la reclamante, incorrendo ad un errore tecnico, trasgredendo quanto previsto dal regolamento del Giuoco del Calcio.
Ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. C
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società CEPRANO;
2) di trasmettere gli atti al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti per la ripetizione della gara
=================== caso 2 ==========================================
CAMPIONATO Seconda categoria
GARE DEL 1/12/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SELVA CANDIDA - INDOMITA POMEZIA A.S.D.
Il Giudice Sportivo:
sciogliendo la riserva di cui al C.U. 107 del 5/12/2013
-esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Soc. Indomita Pomezia, seguendo la rituale procedura, in ordine alla gara in oggetto, riferendo un episodio che avrebbe determinato la irregolarità della gara.
La reclamante sostiene che l'arbitro al 27' del s.t. allontanava dal terreno di giuoco il suo assistente di parte,e invece di sostituirlo con altro tesserato della medesima Società ,dispensava dalle funzioni anche l'altro assistente arbitrale.
Il reclamo è fondato.
Infatti, l'arbitro nel referto non specificava l'accaduto,ma su richiesta di questo Organo Giudicante redigeva un supplemento in cui dichiarava di non aver sostituito l'assistente allontanato,venendo meno così ai dettami della reg. 6 del Regolamento del Giuoco del calcio che prevede la presenza obbligatoria degli assistenti
ufficiali o di parte.
Tanto premesso ritenute fondate le doglianze della reclamante .
Visto la regola 6 del Regolamento del giuoco del calcio e l'art. 17 comma 4 lett L del C.G.S.
I provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati sul C.U. 107 del 5/12/2013
SI DECIDE
-di accogliere il reclamo della Soc. Indomita Pomezia ed annullare la gara in oggetto
-di ordinarne la ripetizione,dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.
Boh
[Non Registrato]
10/01/2014 16:42

Qualcuno me lo sa spiegare xche sono cosi contrastanti le due decisioni ?
Forum
[Non Registrato]
05/03/2014 07:42

Re:
[POSTQUOTE][QUOTE:124672932=Boh , 10/01/2014 16:42]Qualcuno me lo sa spiegare xche sono cosi contrastanti le due decisioni ? [/QUOTE][/POSTQUOTE]


Ma per una risposta chi la può dareeeee?????
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