00 18/07/2011 21:07
COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
 mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 600.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
 mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo.
 mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009;
 mancato pagamento del debito IRES, relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, per il periodo d’imposta anno 2007 e
mancato pagamento del debito IRAP, relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, per i periodi d’imposta anni 2004 e 2005.
 visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che
lo Stadio Flaminio di Roma non rispetta i requisiti previsti dal Titolo II “ Criteri
infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del
9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
 mancato deposito della documentazione comprovante la proprietà dell’impianto
ovvero del contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo
all’impianto che si intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto
1), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011;
 mancato deposito della licenza di cui all’art. 68 del TULPS dell’impianto che si
intende utilizzare, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”, punto 2), del
Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011.
 mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti, per l’ottenimento della
Licenza Nazionale 2011/2012 ai fini dell’ammissione al campionato professionistico
di competenza, dall’allegato C del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011,
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come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 178/A del 9 giugno 2011, per il seguente
motivo:
 Art. 13 Requisiti Stadio: Mancato rispetto della Det.17/2009 ONMS e del D.M. 18
marzo 1996: durante la stagione 2010-11 i sistemi di sicurezza strutturale (recinzione
dell’area esterna per prefiltraggio) e di controllo accessi, nonché la delimitazione
(recinzione) del terreno di gioco, non sono stati ritenuti adeguati dalla Questura, che
ha ripetutamente imposto restrizioni alla disputa delle gare.”
viste le comunicazione in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato la società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l. di avere
accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della
Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
 constatato che, avverso tali decisioni negative, la società A.S. ATLETICO ROMA FC
S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29
aprile 2011, ha presentato ricorsi;
esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante;
 visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
 visto il motivato parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
tenuto conto, sulla scorta dei suddetti pareri, che la società non ha soddisfatto tutte le
condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione
sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli
artt. 3, 8, e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere i ricorsi della società A.S. ATLETICO ROMA FC S.r.l., per i quali sono stati
formulati pareri contrari dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e per
l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, con
conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Prima Divisione (stagione
sportiva 2011/2012).
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011