OICLAC.iL CALCIO AL CONTRARIO

Sentenza molto interessante

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    misterc22
    Post: 9.958
    Città: ROMA
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    00 27/01/2011 19:08
    si può giocare contemporaneamente a clacio a 11 e calcio a 5, nella medesima società
    RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURELIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBICATE SUL COM. UFF. 49 DEL 5-1-11 IN MERITO ALLA GARA OTTAVIA – AURELIO DEL 14-11-2010 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DI ECCELLENZA

    La Commissione Disciplinare territoriale,
    visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe;
    - rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, il calciatore Fabio Maria Sabbatini aveva scontato la giornata di squalifica comminata con il Com. Uff. n. 101 del 27-5-2010, non avendo partecipato alla prima gara del campionato Juniores Under 18 B di calcio a 5, prima squadra della società;
    ritenuto, in merito alla posizione del calciatore in questione quanto segue: Fabio Maria Sabbatini risultava nella stagione 2009-2010 tesserato con la società Vis Aurelia. Nella gara del campionato allievi regionali dei play out disputata il 23-5-2010 veniva sanzionato con una ammonizione e conseguentemente squalificato per una gara per recidività in ammonizione. Il 25-8-2010 il calciatore conseguiva il tesseramento con società Aurelio, cambiando quindi società; pertanto, a mente dell’articolo 22 comma 6 del CGS avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica, residuo della precedente stagione, nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Effettivamente la società Aurelio partecipa con la squadra maggiore, quella Juniores, al Campionato Regionale di calcio a 5 e, difettando qualsiasi distinzione nel codice di giustizia sportiva, tra l’attività di calcio a 5 e quella di calcio a 11 e, soprattutto, potendo i calciatori tesserati con una società, partecipare indifferentemente all’attività di calcio a 5 e di calcio a 11, non vi è alcun supporto regolamentare per affermare che il calciatore in questione non abbia effettivamente scontato la giornata di squalifica, residuo della stagione precedente, nella prima gara del campionato Juniores. Qualsiasi altra interpretazione apparirebbe non supportata da alcuna norma regolamentare mentre, in materia di tesseramento, impiego dei calciatori ed esecuzione delle sanzioni vige assolutamente il principio di tassatività normativa.
    -considerata quindi la posizione del calciatore assolutamente regolare
    DELIBERA
    Di accogliere il reclamo annullando totalmente la decisione impugnata, ripristinando il risultato acquisito sul campo:
    OTTAVIA AURELIO 0 - 2
    La tassa reclamo va restituita.

    come si legge nel testo, la sentenza poggia su ampi buchi nella legislazione.
    Tra i principali segnalerei:
    Una società che partecipa a campionati di calcio a 11 può iscrivere, con la stessa matricola, squadre alla divisione calcio a 5?
    Un tesserato che partecipa ai campionati di calcio a 11 può partecipare anche al calcio a 5?
    Penso che molto dipenda dalla difformita della nostra divisione calcio a 5 rispetto alle norme del futsal internazionale
  • addetto ai lavori
    00 28/01/2011 16:07
    su questa sentenza bisogna fare alcune considerazioni:
    1 In collegato con la sentenza del colleferro, dove un utente dice che c'è stato l'utile intervento di zarelli (come al solito la giustizia si interpreta per gli amici e si applica ai nemeici), vorrei sapere, chi è che occupa il ruolo di Giudice Sportivo? com'è che così tante sentenze vengono ribaltate dalla territoriale, non nella pena ma proprio nella sostanza della decisione? E' mai possibile che un giudice sportivo non conosca l'essenza dei regolamenti?

    2 La sentenza della territoriale, ha ristabilito il risultato del campo ma, nel frattempo il giocatore Sabbatini ha dovuto saltare una gara per scontare la squalifica dello scorso anno che il giudice sportivo non aveva considerata scontata con la prima squadra della nuova società ed un altra comminata per aver indebitamente partecipato alla gara ottavia-aurelio. Ora il giocatore è sicuramente di rilievo nell'organico dell'aurelio, che tra l'altro sta lottando per conseguire la salvezza.
    Chi ripaga la società aurelio ed il giocatore del danno subito per incompetenza del giudice sportivo?

    3 nel testo della sentenza, si evidenzia un regolamento lacunoso in ragione dei rapporti tra LND e Divisione calcio a 5. Comunque allo stato attuale una società con matricola figc può iscrivere squadre partecipanti sia ai campionati a 11 che a quelli a 5, in pratica una società di eccellenza( forse anche di serie D) potrebbe iscrivere una squadra al campionato regionale di calcio a 5 e far giocare al sabato i giocatori che poi scendono in campo la domenica nei massimi campionati dilettanti. Mi sembra che come al solito le cose vengono fatte alla carlona senza capire le conseguenze delle scelte fatte a livello federale.