OICLAC.iL CALCIO AL CONTRARIO

Sentenza su impiego di calciatori sotto il limite d'età

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    misterc22
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    Città: ROMA
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    00 24/12/2010 14:36
    RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 14 DEL 25-11-2010 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI RIETI PALOMBARA – QUATTRO STRADE DEL 31-10-2010.
    La società Quattro Strade inoltrava al competente Giudice Sportivo reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe in quanto nella squadra del Palombara aveva partecipato alla gara il calciatore n. 3 Massimi Leonardo nato il 23-12-1996 e che, quindi, non aveva titolo a prendervi parte in quanto non aveva ancora compiuto 14 anni, età minima per partecipare a gare della categoria Allievi. Il Giudice adito, ritenuto fondato il reclamo, lo accoglieva infliggendo alla società Palombara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e sanzionando il dirigente accompagnatore, il calciatore e la società rispettivamente con l’inibizione sino al 10-12-2010, la squalifica per una gara e l’ammenfa di € 50,00.
    Avverso tale decisione inoltra reclamo la società Palombara che ritiene la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara eccessiva in quanto l’irregolarità è stata frutto di mera disattenzione di un dirigente e non ha influito sul regolare svolgimento della gara in quanto la società semmai è stata danneggiata dall’aver schierato un calciatore più piccolo rispetto all’età consentita.
    Il reclamo, nei limiti di cui in motivazione, è fondato.
    L’articolo 17 comma 6 del CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara per le società che facciano partecipare alla gara un calciatore di età inferiore a quella minima per prendervi parte con la sola eccezione per i calciatori che partecipino ad attività agonistica di Lega non avendo compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero il quindicesimo con la speciale deroga da concedersi dal comitato o lega competenti. Nel caso di specie, trattandosi di gara del settore giovanile e scolastico la norma citata trova piena applicazione e quindi va cancellata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara mentre restano operanti le sanzioni all’accompagnatore ufficiale, al calciatore ed alla società.
    Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
    DELIBERA
    Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Palombara ripristinando quindi il risultato acquisito sul campo
    PALOMBARA - QUATTRO STRADE 5-1
    Conferma nel resto la decisione impugnata.
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    misterc22
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    Sesso: Maschile
    00 24/12/2010 14:38

    RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SERMONETA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 71 DEL 1-12-2010 IN MERITO ALLA GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES SPERIMENTALE PRIMAVERA SERMONETA CALCIO – S.C. VACANZE E SPORT DEL 30-10-2010.
    La società s.c. Vacanze e Sport inoltrava al competente Giudice Sportivo reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe in quanto nella squadra del Sermoneta Calcio aveva partecipato alla gara il calciatore n. 13 Monti Gabriele nato il 27-11-1995 e che, quindi, non aveva titolo a prendervi parte in quanto non aveva ancora compiuto 15 anni, età minima per partecipare a gare della categoria Juniores. Il Giudice adito, ritenuto fondato il reclamo, lo accoglieva infliggendo alla società Sermoneta Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e sanzionando il dirigente accompagnatore e la società rispettivamente con l’inibizione sino al 10-12-2010, la squalifica per una gara e l’ammenda di € 100,00.
    Avverso tale decisione inoltra reclamo la società Sermoneta Calcio che ritiene la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara ingiusta in quanto l’articolo 34 n. 3 delle NOIF non si applicherebbe alla categoria Juniores ma solo alla prima squadra.
    Il reclamo, nei limiti di cui in motivazione, è fondato.
    L’articolo 17 comma 6 del CGS esclude la punizione sportiva della perdita della gara per le società che facciano partecipare alla gara un calciatore di età inferiore a quella minima per prendervi parte con la sola eccezione per i calciatori che partecipino ad attività agonistica di Lega non avendo compiuto il sedicesimo anno di età, ovvero il quindicesimo con la speciale deroga da concedersi dal comitato o lega competenti. Nel caso di specie, trattandosi di gara giovanile di Lega la norma citata trova piena applicazione e quindi va cancellata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara mentre restano operanti le sanzioni all’accompagnatore ufficiale, al calciatore ed alla società. In tal senso, oltre alla specifica distinzione operata dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che qualifica il campionato Juniores come attività giovanile organizzata dalle Leghe, opera la considerazione che l’articolo 34 comma 3 delle NOIF richiede una specifica autorizzazione per la partecipazione ad attività agonistica organizzata dalle Leghe dei calciatori “giovani” che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età,e non ancora il sedicesimo, autorizzazione che non è invece richiesta per partecipare a gare della categoria Juniores ove l’età minima è appunto quella dei quindici anni.
    Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
    DELIBERA
    Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Sermoneta Calcio ripristinando quindi il risultato acquisito sul campo
    SERMONETA CALCIO – S.C. VACANZE E SPORT 1-0
    Conferma nel resto la decisione impugnata.
    La tassa reclamo va restituita.