00 26/03/2010 07:44
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E L’AMMENDA DI € 100 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO CON C.U. N. 63 DEL 25.2.2010
(Gara: SORA CALCIO 1907 – SAN LORENZO CALCIO del 3.2.2010 – Campionato Allievi Regionali “Eccellenza”)

La Società SAN LORENZO CALCIO si è dogliate(???????) delle decisioni con le quali il Giudice Sportivo territoriale, in accoglimento del reclamo avanzato dalla Società SORA CALCIO, le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 100.
La reclamante contesta la motivazione a base della citata decisione – l’aver fatto partecipare il BONFIGLI alla suddetta gara sebbene in posizione di squalifica – asserendo che nell’incontro precedente, ANZIOLAVINIO – SAN LORENZO CALCIO del 31.1.2010, lo stesso calciatore non era stato espulso dal campo.
Il reclamo è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dagli atti della gara ANZIOLAVINIO – SAN LORENZO CALCIO del 31.1.2010, risulta che il citato BONFIGLI veniva espulso dal campo al 43mo del II tempo e, quindi, per la norma sull’automatismo non aveva alcun titolo a partecipare alla successiva gara del 3.2.2010 oggetto del ricorso.
Per tale motivo appare ampiamente corretta la decisione del primo giudice.
Tanto premesso, stante l’inattendibilità delle reclamante, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SAN LORENZO CALCIO e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.