00 29/11/2009 11:29
Riammissione dell'arbitro Paparesta: Tar sospende giudizio. La Cassazione stabilirà chi decide: giustizia amministrativa o sportiva?

dal sito quotidianonet.ilsole24ore.com

Il Tar del Lazio, a conclusione dell’udienza per valutare nel merito il ricorso dell'arbitro dall’Aia nel luglio del 2007 in seguito ai fatti di Calciopoli, ha sospeso il giudizio, trasmettendo il fascicolo alla Suprema Corte.

Spetterà alla Corte di Cassazione stabilire chi dovrà decidere sulla controversia che vede protagonista Gianluca Paparesta, l’arbitro barese dismesso dall’Aia nel luglio del 2007 in seguito ai fatti di Calciopoli, per il quale il 14 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha affermato che ‘’almeno nella sede cautelare, non vi sia giurisdizione del giudice amministrativo che consenta un ordine di riammissione’’.

Il Tar del Lazio, a conclusione dell’udienza di ieri per valutare nel merito il ricorso di Paparesta, ha sospeso il giudizio, trasmettendo il fascicolo alla Suprema Corte perche’ stabilisca se la competenza a decidere sia del giudice amministrativo o invece riservata all’autonomia della giustizia sportiva.

‘’Rileva il collegio - si legge nell’ordinanza - che la questione afferente alla sussistenza o meno della giurisdizione del giudice statale nella controversia in esame non e’ del tutto scevra da dubbi, trattandosi di questione non completamente assimilabile alla mancata iscrizione degli arbitri alla Can A e B in conseguenza del giudizio tecnico negativo espresso dalla Commissione arbitri nazionali e basato esclusivamente sulle qualita’ tecniche dell’interessato, rispetto alla quale questo tribunale e il giudice d’appello concordano nel negare la giurisdizione del giudice dello Stato’’.

Prova della delicatezza della questione, secondo il Tar, e’ ‘’nel fatto che lo stesso Consiglio di Stato ha in un primo tempo affermato, sia pure implicitamente ma inequivocabilmente, la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in un secondo tempo ha negato la giurisdizione, ma senza esplicitare le ragioni dell’avvenuto ripensamento’’.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx