00 04/11/2009 09:11
la società andrebbe penalizzata
7/H PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ex art. 66 NOIF)

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici - nei Campionati di Eccellenza, Promozione, I e II Categoria, Juniores Regionali, Allievi e Giovanissimi Regionali, Serie C1 di Calcio A5 Maschile. Per gli altri Campionati, in cui non vige tale obbligo, in mancanza di un allenatore abilitato, è ammesso nel recinto di gioco, un dirigente iscritto nella tessera impersonale;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente iscritto nella tessera impersonale;
e) i calciatori di riserva
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (facoltativo)

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio dell’elenco di gara;
- nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T. (Richiesta Emissione Tecnico);
- all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la copia della documentazione inoltrata al C.R. Lazio, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore;
- autorizzazione rilasciata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio


è chiaro che c'è un'infrazione alle regole, la società andrebbe punita