Come già denunciato su questo Forum il 30 ottobre scorso il Tor di Quinto sarebbe stato deferito alla Procura Federale per aver impiegato 5 suoi giocatori classe 1996 per 2 volte nello stesso pomeriggio del 22 ottobre 2009 nonostante l'espresso divieto regolamentare (art. 34, comma 2, delle N.O.I.F e art 4, comma 2, del C.G.S.).
Ciò sarebbe documentato anche dal confronto dei tabellini e marcatori della partita Tor di Quinto-Aurelio finita 0-0 e valida per il Campionato Giovanissimi Fascia B Eccellenza, arbitrata dal sig. Petrelli di Roma 1, riportati sul settimanale Solo Sport Locale n. 374 del 27 ottobre 2009 pag. 44 con i tabellini e marcatori della partita Tor di Quinto A-Aurelio A, finita 4-3 e valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali Roma Fascia B gir.B, arbitrata dal sig. Nunzella di Roma 1, riportati sul settimanale Solo Sport Locale n. 374 del 27 ottobre 2009 pag. 62.
Ecco le 2 diverse formazioni del Tor di Quinto:
1) Squadra che ha giocato alle ore 15 del 22 ottobre 2009 contro l'Aurelio. La gara, valida per il Campionato Giovanissimi Fascia B Eccellenza, é finita 0-0 ed é stata diretta dal sig. Petrelli di Roma 1:
Milana (1'st Camilli), Leo, Nocelli, Iachizi (16'st Piani), Marchetti, Ferraioli, Gorimori, Marcelli (c), Fiore, Marulla (6'st Barra), Stetsula. All. Quadrelli.
2) Squadra che ha giocato alle ore 16,30 del 22 ottobre 2009 contro l'Aurelio A. La gara, valida per il Campionato Giovanissimi Provinciali Roma Fascia B gir.B, é finita 4-3 ed é stata diretta dal sig. Nunzella di Roma 1:
Milana (1'st Camilli), Condello, Forti, Molinari, Marulla (c), Palumbo, Maturani (11'st Proietto), Corrias, Barra (1'st Pulcinella), Nobili, Piani. All. Pinna.
Appare evidente che, a meno che non si tratti di casi di omonimia o di gemelli, avrebbero giocato 2 partite consecutive in 2 diversi tornei ufficiali FIGC i seguenti 5 calciatori del Tor di Quinto:
- Milana
- Camilli
- Marulla
- Barra
- Piani, autore anche di 2 gol.
Ricordo che l'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F prevede che: "Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore possa disputare più di una gara nello stesso giorno", mentre l'art 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sancisce che "Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5". A sua volta l'art. 17, quinto comma, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che: "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo; c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque". Infine l'art.29, settimo e ottavo comma, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: "I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 17, comma 5. Il procedimento è instaurato: a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa".
In conclusione, se il Giudice Sportivo, a seguito di deferimento aperto d'ufficio da parte della Procura Federale, riscontrasse che nella seconda partita del Campionato Giovanissimi Provinciali giocata in casa contro l'Aurelio A il 22 ottobre 2009 alle 16,30 il Tor di Quinto A ha effettivamente utilizzato 5 calciatori non omonimi, né gemelli, che avevano già giocato pochi minuti prima in un altro torneo ufficiale della FIGC, dovrebbe applicare il Codice di Giustizia Sportiva, sanzionando il club di via del Baiardo, che rischierebbe anche la sconfitta 0-3 a tavolino rispetto alla vittoria per 4-3 conseguita sul proprio campo, per violazione dell'art. 34, secondo comma, delle N.O.I.F..
Qualora altre squadre del Tor di Quinto o di altri clubs abbiano violato quest'ultima norma occorre presentare un esposto alla Procura Federale perché ne verifichi l'eventuale fondatezza.