solito cavillo ricorso respinto
SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - PRO CALCIO SABINA
Il Giudice Sportivo:
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO;
- rilevato in via preliminare che la stessa ha fatto pervenire a questo Organo Giudicante il reclamo in data 26.05.2009 a mezzo R.R., ben oltre da quanto previsto dal C.U. N. 101/A del 27.02.2009 della F.I.G.C., punto a) il quale prevede che "gli eventuali reclami avverso la regolarità dello svolgimento della gara, a norma dell'art. 29 del C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte."
- Considerato che, ai sensi dell'art. 38 comma 6 del C.G.S., tutti i termini previsti dal presente codice, sono perentori.
PQM
DELIBERA
- di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO;
- di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio:
SETTEBAGNI CALCIO SALARIO - PRO CALCIO SABINA 1-3
- di incamerare la tassa reclamo.