OICLAC.iL CALCIO AL CONTRARIO

Due sentenze che fanno riflettere

  • Messaggi
  • CRLAZIO
    00 11/12/2008 18:45
    Latera

    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. CIONCO RODOLFO PRESIDENTE DEL G.S. LATERA, PAVAN ROMEO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DEL G.S. LATERA E DELLA SOCIETA’ LATERA

    La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il Presidente del G.S. Latera Cionco Rodolfo ed il dirigente accompagnatore Pavan Romeo entrambi per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e la stessa società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS. Nell’atto del 16 giugno 2008 viene contestato al Presidente Cionco di aver contattato il Pavan per allenare la prima squadra della società, benché questi fosse sprovvisto della abilitazione del Settore Tecnico, e che lo stesso aveva preso posto in panchina come dirigente accompagnatore o dirigente addetto all’Arbitro, mentre figurava come tesserato allenatore il Sig. Croce Morgan. Nei confronti di quest’ultimo si era proceduto separatamente innanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. A carico della società si contestava la responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai suoi tesserati.
    La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando alle parti termine per l’inoltro di memorie difensive. Nel termine assegnato i deferiti non facevano pervenire alcunché e non si presentavano alla riunione. Il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva l’irrogazione della inibizione per mesi 4 a carico del Presidente Cionco, per mesi 3 a carico del dirigente Pavan e l’ammenda di € 400,00 a carico della società. Ritiene la Commissione pienamente provata la responsabilità del Presidente Cionco e del dirigente accompagnatore Pavan. Responsabile della trasposizione di ruoli tra lo stesso Pavan ed il Croce, oltre che degli stessi, è esclusivamente il Presidente Cionco a cui incombe la responsabilità delle scelte tecniche compiute dalla società e la veridicità di quanto attestato negli atti di tesseramento. Le sanzioni richieste dalla Procura appaiono nel quantum pienamente adeguate alla violazione certamente non lieve per le modalità con cui si è concretizzata. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
    DELIBERA
    Di inibire il Sig. Cionco Rodolfo Presidente del G.S.Latera per mesi 4 ed il dirigente Pavan Romeo per mesi 3 e di comminare alla società Latera l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni irrogate decorrono dalla data delle comunicazioni. Si comunichi agli interessati

  • crlazio
    00 11/12/2008 18:47
    Pol.De Rossi

    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI TURBANTI LUCA, SPECCHI CRISTIANO, OVIDI LORENZO, LUZIATELLI MARCO, SAVI FRANCESCO, FONZO EMILIANO, ROSSI ANDREA, QUADRACCIA FLAVIO, PELLUCCIA LUCA, MESSINA EMANUELE, PROIETTI VALERIO E PICCIRILLI GIOVANNI ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI CON LA NUOVA POL. DE ROSSI

    Con atto del 25 giugno 2008 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva i calciatori in epigrafe, su denuncia della stessa società di appartenenza Nuova Pol. De Rossi, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione agli articolo 31 comma 3 e 92 comma 2 delle NOIF, nonché dell’articolo 24 comma 3 del Regolamento del SGS. Ai calciatori viene contestato di aver posto in essere una condotta lesiva del regolare andamento del Campionato Giovanissimi Provinciali della provincia di Roma avendo gli stessi, senza una plausibile ragione, disertato sia gli allenamenti che le gare di campionato dal 17 novembre 2007 sino alle prime gare del mese di dicembre 2007.
    La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione del 22 ottobre 2008 per la discussione dei deferimenti ed assegnava alle parti termine per l’inoltro di deduzioni difensive. Facevano pervenire memoria difensiva i calciatori Turbanti Luca, Ovidi Lorenzo, Luziatelli Marco, Rossi Andrea e Savi Francesco per il ministero dell’Avv. Ettore Cece che, preliminarmente lamentava il difetto di notifica nei confronti dei calciatori Luziatelli, Rossi e Savi e la compressione dei termini difensivi per gli altri. Nel merito deduceva l’assoluta incolpevolezza dei giovani calciatori, nemmeno quattordicenni, e le pesanti responsabilità della società di appartenenza che aveva fatto vivere ai ragazzi una vicenda profondamente diseducativa, in quanto era stato adottato il provvedimento di allontanamento dell’allenatore della squadra in modo immotivato e la società, per bocca del suo Presidente, aveva assunto un atteggiamento di assoluto contrasto con i genitori dei ragazzi.
    La Commissione, constatata la fondatezza delle eccezioni di rito, fissava nuova riunione disponendo il rinnovo delle notifiche non andate a buon fine o per le quali mancava la prova dell’avvenuta ricezione. Nella nuova riunione compariva solo il difensore Avv. Cece per i calciatori rappresentati che insisteva nell’accoglimento delle deduzioni difensive e per il proscioglimento dei suoi rappresentati. Il rappresentante della Procura Federale concludeva invece per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti chiedendo per tutti la squalifica per mesi due.
    Ritiene la Commissione che la responsabilità dei giovani calciatori deferiti emerga dagli atti, in quanto, pur in presenza di comportamenti che possano apparire ingiusti da parte della società, i tesserati hanno sempre il dovere di partecipare all’attività agonistica e di rispondere alle convocazioni della società di appartenenza per rispetto dei compagni di squadra e dei componenti di tutte le compagini avversarie nel campionato. Pur tuttavia, in presenza di un contrasto tra i genitori ed i dirigenti della società sulle decisioni assunte da quest’ultima, e di una ridotta autonomia decisionale dei calciatori in funzione della giovane età, la responsabilità è da ritenere estremamente attenuata e le sanzioni richieste appaiono assolutamente eccessive. La Commissione ritiene invece proporzionata alle superiori considerazioni una squalifica più lieve che contenga in se non solo l’esigenza afflittiva ma soprattutto quella rieducativa della sanzione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
    DELIBERA
    Di ritenere tutti i calciatori deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, irroga agli stessi la squalifica per due gare. Le sanzioni irrogate decorrono dalla data di comunicazione.
    Si comuni agli interessati.