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doppio 0-3
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JUVENTUTE TERRACINA - ROMULEA
- Il Giudice Sportivo:
- esaminati gli atti Ufficiali;
- rilevato che al 25' del secondo tempo, in seguito all'assegnazione da parte dell'Arbitro di un calcio di rigore a favore della Società JUVENTUDE TERRACINA, i calciatori LAMORGESE VALERIO ( n. 5 ) della Società ROMULEA e RESTANTE SIMONE ( n. 10 ) della Società JUVENTUDE TERRACINA, venivano espulsi dal terreno di gioco essendosi vicendevolmente colpiti con dei pugni;
- osservato che contemporaneamente alla notifica del provvedimento disciplinare ai due calciatori da parte dell'Arbitro, il giocatore della ROMULEA, PIETRIPAOLI DIEGO ( n. 4 ) , arrivando di corsa dalla metà campo, colpiva con un calcio un calciatore avversario;
- rilevato ancora che a questo punto, accesasi una vivace discussione, il calciatore della JUVENTUDE TERRACINA, RINALDI BENEDETTO ( n.14 ) colpiva con un calcio da dietro più giocatori della squadra avversaria, mentre nel contempo il calciatore PAOLETTI ILARIO della Società ROMULEA ( n. 1 ) spingeva energicamente un avversario;
- considerato anche che i calciatori della Società ROMULEA, FIGURA PAOLO (n. 8) e LA RUFFA LORENZO ( n.9 ), pensando che un dirigente della JUVENTUDE TERRACINA stesse aggredendo un loro compagno, mentre lo stava solo trattenendo, colpivano il dirigente medesimo, caduto in terra, con calci e pugni;
- evidenziato che l'Arbitro pur considerando espulsi tutti i calciatori sopraccitati non poteva mostrargli il cartellino in quanto si era così determinata una rissa generale a cui partecipavano alcuni calciatori sia della Società JUVENTUDE TERRACINA sia della Società ROMULEA senza che il direttore di gara potesse identificarli.
- l'Arbitro considerava la gara sospesa definitivamente al 25' del secondo tempo con il seguente risultato:
JUVENTUTE TERRACINA - ROMULEA 1-2
- Osservato anche che l'Arbitro mentre annotava la presenza in campo di numerose persone non autorizzate che tentavano di sedare la rissa, veniva invitato ed accompagnato fuori dal recinto di gioco dai dirigenti di entrambe le Società, in quanto lo informavano che vi sarebbe stata una persona non identificata, presente sulle tribune, armata di pistola;
- rilevato che l'Arbitro una volta negli spogliatoi, ormai sospesa la partita, osservava l'immediato arrivo delle volanti delle forze dell'ordine ed annotava la comunicazione della Società JUVENTUDE TERRACINA in merito al trasporto in ospedale del proprio dirigente accompagnatore per accertamenti, come anche medesima comunicazione da parte della Società ROMULEA circa controlli ospedalieri per il calciatore LAMORGESE VALERIO.
Tutto quanto sopra considerato
DELIBERA
- di infliggere, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S. alle Società JUVENTUTE TERRACINA e ROMULEA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di Euro 250,00;
- di squalificare per due giornate effettive i seguenti calciatori della Società JUVENTUTE TERRACINA e ROMULEA così come di seguito riportato:

Società JUVENTUTE TERRACINA Società ROMULEA
RESTANTE SIMONE, PAOLETTI ILARIO, PIETRIPAOLI DIEGO,
RINALDI BENEDETTO. LAMORGESE VALERIO, LA RUFFA LORENZO,
PETRUZZI MASSIMILIANO.