OICLAC.iL CALCIO AL CONTRARIO

PIERLUIGI47 NON SBAGLIA UN COLPO

  • Messaggi
  • OFFLINE
    misterc22
    Post: 9.958
    Città: ROMA
    Età: 58
    Sesso: Maschile
    00 24/05/2012 23:01
    DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI MILANA
    TOMMASO, CAMILLI ANDREA, BARRA EUGENIO E PIANI SIMONE (TOR DI QUINTO) DEL
    DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MILANA ANDREA E DEGLI ALLENATORI PINNA MARCO
    E QUADRELLI DANIELE E DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR DI QUINTO
    Con atto del 22 marzo 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale
    i calciatori dell’USD Tor di Quinto Milana Tommaso, Camilli Andrea, Barra Eugenio e Piani Simone
    per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma CGS in relazione all’articolo 34 comma 2
    delle NOIF, il dirigente accompagnatore della società USD Tor di Quinto Milana Andrea per
    rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 2 delle
    NOIF per di doveri di cui all’articolo 61 delle NOIF; i Sig.ri Pinna Marco e Quadrelli Daniele,
    allenatori delle squadre giovanissimi provinciali e regionali della USD Tor di Quinto, per rispondere
    delle violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 2 delle NOIF, per i
    doveri di cui all’art. 35 del Regolamento del settore tecnico, la società USD Tor di Quinto per
    responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli articoli 4 commi 1 e 2 CGS in relazione alle
    condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente (sig. Paolo Testa) ed ai propri tesserati. A
    sostegno del deferimento rilevava che era pervenuto un esposto alla Procura Federale dal
    giornalista in pensione Sig. Roesler Franz, il quale riferiva che ben cinque calciatori della società
    Tor di Quinto della categoria Giovanissimi, avevano partecipato nella stessa giornata a due gare (i
    portieri Milana e Cavilli, il centrocampista Marulla e gli attaccanti Barra e Piani). Dagli accertamenti
    esperiti risultava che nelle distinte di gara delle due partite Tor di Quinto – Aurelio valevole per il
    campionato regionale giovanissimi di eccellenza, svoltase il 24-10-2009 alle ore 15,00 e Tor di
    Quinto – Aurelio valevole per campionato giovanissimi provinciali fascia B, svoltasi lo stesso giorno
    alle ore 17,00, risultavano inseriti i calciatori Milana, Camilli, Barra e Piani e non il Ma rulla. I
    tesserati auditi confermavano sostanzialmente i fatti, così come il presidente del Tor di Quinto,
    Paolo Testa, purtroppo deceduto nel corso del procedimento.
    La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
    ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive.
    Faceva pervenire una memoria il calciatore Eugenio Barra che sosteneva, in buona sostanza, di
    aver solo ottemperato alle decisioni tecniche del club di appartenenza e di non aver avuto alcuna
    consapevolezza del divieto di disputare due gare nella stessa giornata, intesa come giorno solare;
    chiedeva quindi il proscioglimento od, in via graduata, una sanzione minima contenuta
    nell’ammonizione.
    Alla riunione, preliminarmente, prendeva parte in rappresentanza del calciatore il legale incaricato
    dai genitori, che concordava con la Procura Federale l’applicazione della sanzione della squalifica
    per una giornata di gara.
    Nessun altro compariva per i deferiti e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di
    responsabilità di tutti i soggetti deferiti delle violazioni rispettivamente ascritte e concludeva per
    l’applicazione a carico della società Tor di Quinto dell’ammenda di € 1.000,00 del dirigente Milana
    Andrea dell’inibizione per mesi tre, per gli allenatori Pinna e Quadrelli della squalifica per mesi due
    e per i calciatori Milana Tommaso, Camilli e Piani della squalifica per due gare.
    La Commissione Disciplinare ritiene i fatti pienamente provati dalle produzioni documentali,
    sostanzialmente confermate da tutti i deferiti sentiti in fase istruttoria. L’assenza degli stessi nel
    procedimento innanzi alla Commissione, ad eccezione del solo Barra che ha concordato la
    sanzione, impedisce di trarre a loro favore qualsiasi argomento a discarico. Le sanzioni richieste
    sono congrue al comportamento contrario alle norme e connotato da evidente pericolosità per la
    salute psico-fisica dei calciatori tenuti dal dirigente e dai due allenatori, così come congrua è la
    sanzione per i calciatori e per la società.
    Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
    DELIBERA
    Di applicare al calciatore BARRA Eugenio (Tor di Quinto) la sanzione concordata ai sensi
    dell’articolo 23 del CGS della squalifica per una gara;
    Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di
    applicare alla società Tor di Quinto l’ammenda di € 1.000,00 al dirigente Milana Andrea l’inibizione
    per mesi tre, agli allenatori Pinna Marco e Quadrelli Daniele la squalifica per mesi due ed i
    calciatori Milana Tommaso, Camilli Andrea e Piani Simone la squalifica per due gare.
    Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la
    segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
  • Fausto(1)
    00 26/05/2012 10:55
    Re:
    [POSTQUOTE][QUOTE:117485721=misterc22, 24/05/2012 23.01]DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI MILANA
    TOMMASO, CAMILLI ANDREA, BARRA EUGENIO E PIANI SIMONE (TOR DI QUINTO) DEL
    DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE MILANA ANDREA E DEGLI ALLENATORI PINNA MARCO
    E QUADRELLI DANIELE E DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOR DI QUINTO
    Con atto del 22 marzo 2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale
    i calciatori dell’USD Tor di Quinto Milana Tommaso, Camilli Andrea, Barra Eugenio e Piani Simone
    per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma CGS in relazione all’articolo 34 comma 2
    delle NOIF, il dirigente accompagnatore della società USD Tor di Quinto Milana Andrea per
    rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 2 delle
    NOIF per di doveri di cui all’articolo 61 delle NOIF; i Sig.ri Pinna Marco e Quadrelli Daniele,
    allenatori delle squadre giovanissimi provinciali e regionali della USD Tor di Quinto, per rispondere
    delle violazioni di cui all’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 34 comma 2 delle NOIF, per i
    doveri di cui all’art. 35 del Regolamento del settore tecnico, la società USD Tor di Quinto per
    responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli articoli 4 commi 1 e 2 CGS in relazione alle
    condotte antiregolamentari ascritte al proprio presidente (sig. Paolo Testa) ed ai propri tesserati. A
    sostegno del deferimento rilevava che era pervenuto un esposto alla Procura Federale dal
    giornalista in pensione Sig. Roesler Franz, il quale riferiva che ben cinque calciatori della società
    Tor di Quinto della categoria Giovanissimi, avevano partecipato nella stessa giornata a due gare (i
    portieri Milana e Cavilli, il centrocampista Marulla e gli attaccanti Barra e Piani). Dagli accertamenti
    esperiti risultava che nelle distinte di gara delle due partite Tor di Quinto – Aurelio valevole per il
    campionato regionale giovanissimi di eccellenza, svoltase il 24-10-2009 alle ore 15,00 e Tor di
    Quinto – Aurelio valevole per campionato giovanissimi provinciali fascia B, svoltasi lo stesso giorno
    alle ore 17,00, risultavano inseriti i calciatori Milana, Camilli, Barra e Piani e non il Ma rulla. I
    tesserati auditi confermavano sostanzialmente i fatti, così come il presidente del Tor di Quinto,
    Paolo Testa, purtroppo deceduto nel corso del procedimento.
    La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
    ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive.
    Faceva pervenire una memoria il calciatore Eugenio Barra che sosteneva, in buona sostanza, di
    aver solo ottemperato alle decisioni tecniche del club di appartenenza e di non aver avuto alcuna
    consapevolezza del divieto di disputare due gare nella stessa giornata, intesa come giorno solare;
    chiedeva quindi il proscioglimento od, in via graduata, una sanzione minima contenuta
    nell’ammonizione.
    Alla riunione, preliminarmente, prendeva parte in rappresentanza del calciatore il legale incaricato
    dai genitori, che concordava con la Procura Federale l’applicazione della sanzione della squalifica
    per una giornata di gara.
    Nessun altro compariva per i deferiti e la Procura Federale concludeva per l’affermazione di
    responsabilità di tutti i soggetti deferiti delle violazioni rispettivamente ascritte e concludeva per
    l’applicazione a carico della società Tor di Quinto dell’ammenda di € 1.000,00 del dirigente Milana
    Andrea dell’inibizione per mesi tre, per gli allenatori Pinna e Quadrelli della squalifica per mesi due
    e per i calciatori Milana Tommaso, Camilli e Piani della squalifica per due gare.
    La Commissione Disciplinare ritiene i fatti pienamente provati dalle produzioni documentali,
    sostanzialmente confermate da tutti i deferiti sentiti in fase istruttoria. L’assenza degli stessi nel
    procedimento innanzi alla Commissione, ad eccezione del solo Barra che ha concordato la
    sanzione, impedisce di trarre a loro favore qualsiasi argomento a discarico. Le sanzioni richieste
    sono congrue al comportamento contrario alle norme e connotato da evidente pericolosità per la
    salute psico-fisica dei calciatori tenuti dal dirigente e dai due allenatori, così come congrua è la
    sanzione per i calciatori e per la società.
    Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
    DELIBERA
    Di applicare al calciatore BARRA Eugenio (Tor di Quinto) la sanzione concordata ai sensi
    dell’articolo 23 del CGS della squalifica per una gara;
    Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di
    applicare alla società Tor di Quinto l’ammenda di € 1.000,00 al dirigente Milana Andrea l’inibizione
    per mesi tre, agli allenatori Pinna Marco e Quadrelli Daniele la squalifica per mesi due ed i
    calciatori Milana Tommaso, Camilli Andrea e Piani Simone la squalifica per due gare.
    Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la
    segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.[/QUOTE][/POSTQUOTE]
    =====================================================================
    E due.
    Pierluigi non colpisce ma osserva, si attiene alle regole scritte, che per tanti altri spesso non esistono,e si batte per farle rispettare.
    Sembra tutto normale e molto semplice ed invece,nel momento max dell'era dei computer,bisogna ancora fare reclamo per ottenere il rispetto delle regole.

    Bravissimo Pierluigi,
    ma non ti sembra che dovrebbe spettare alle istituzioni incrociare i dati-nominativi,squalifiche,provvedimenti a tempo ecc.-e deliberare di conseguenza?
    Ma ci vuole proprio tanto(tantissimi euro???)a informatizzare nel dovuto modo il sistema?
    Complimenti.

    p.s.:
    ...."con atto del 22.03.2012 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale.............gare svoltisi il 24.10.2009 ....ale ore 15 ed alle ore 17"......


    Evviva:
    dall'inizio alla fine quasi 29 mesi ......e va bene rispecchia la nostra macchina burocratica.

    Chiedo a Pierluigi:
    le regole vanno rispettate.
    Con tali sentenze i risultati sul campo non dovrebbero essere modificati con tutto quello che ne concerne?

    Invece chi non si attiene al regolamento ne trae sempre e solo vantaggio temporale.
    Vinco la partita e poi si vedrà... o no?