Re: art.22 CGS
[POSTQUOTE][QUOTE:113588639=misterc22, 06/10/2011 12.40]6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora
[G]il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di
appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in
deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o
della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica,[/G] ferma
la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.
ergo se non è più allievo, la sconta con la prima giornata della prima squadra[/QUOTE][/POSTQUOTE]
lui la prima giornata non ha giocato con la prima squadra che fa'la promozione ma con la juniores quindi dovrebbe essere in regola grazie mister