SQUALIFICHE

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miha10
00venerdì 11 marzo 2011 22:45
Squalifica da considerarsi scontata?
domanda allla quale non ho trovato risposta certa: domenica scorsa un mio giocatore squalificato, non ha giocato, la società avversaria ha inotrato ricorso perchè l'arbitro non ha dato la lista avversaria prima della gara ed il risultato non è stato omologato fino alla discussione del reclamo. La squalifica è scontata o no?!
misterc22
00venerdì 11 marzo 2011 23:11
questo è l'articolo del codice di giustizia sportiva
Art. 22
Esecuzione delle sanzioni
1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara
successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare
infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per
motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che
ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito
un risultato valido agli effetti della classifica.
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare
ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il
provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5,
ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta
di gara e non venga impiegato in campo.
Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione
delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di
un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle
che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni
ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate
con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del
provvedimento definitivo.
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe
potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore
deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora
il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di
appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in
deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o
della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma
la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima
parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella
medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio
a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione
sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato
successivo.
7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente
alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo
della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di
giuoco e degli spogliatoi.
8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti
disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non
sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del
recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma
comporta l’aggravamento della sanzione.
9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da
squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.
10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo
della giustizia sportiva ai sensi dell’art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di
cui al presente Codice.
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i
provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo
comunicato ufficiale.
12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro
di esse sia presentato reclamo.
Art.
misterc22
00venerdì 11 marzo 2011 23:12
al punto 4 parla di eventuale annullamento e dice che solo dopo la dichiarazione di annullamento il giocatore dovrà di nuovo scontare la squalifica.
secondo me può giocare
misterc22
00venerdì 11 marzo 2011 23:14
vista la fattispecie, il giudice, al massimo, potrà far ridisputare la gara per errore tecnico, e penso che il giocatore sconterà la squalifica nella ripetizione
miha10
00venerdì 11 marzo 2011 23:25
A parte che sicuramente il reclamo sarà infondato in quanto l'arbitro è stato avvisato di questa cosa dalla mia società durante la gara, penso anch'io come te, ed avevo letto le NOIF, ma al comma 4 si parla di risultato omologato... e quando uno fa reclamo il risultato non è omologato. D'altra parte se così fosse... magari c'è una squadra prima in classifica con 3-4 squalificati, la seconda pagherebbe i reclami alle società che dovessero giocarci dopo e questi giocatori non giocherebbero mai... mi sembra strana sta cosa !!!
Cmq grazie !!! e speriamo bene per domenica visto che abbiamo la stessa passione per la stessa squadra ;-)
misterc22
00sabato 12 marzo 2011 18:37
ho inviato questa lettera al Crlazio, vi farò saper dell'eventuale risposta


Egr, Presidente

mi è stata posta una questione a cui ho trovato difficoltà a rispondere, glieLa giro sperando di avere delucidazioni.

Un giocatore non partecipa ad una gara in quanto squalificato, la gara termina regolarmente ma, a seguito di un ricorso, sul comunicato risulta non omologata.
Il giocatore ha scontato la squalifica?
Da logica sembrerebbe di sì, la gara ha avuto il suo regolare svolgimento ed il giocatore ha scontato il suo turno di squalifica, qualora la gara fosse ripetuta, laddove il ricorso fosse accettato, il giocatore non potrebbe scendere in campo.
Ha tale proposito ho preso visione del Codice di Giustizia sportiva che all'art.22 comma 4 recita:

"4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle
che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni
ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate
con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il
calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del
provvedimento definitivo. "

Il testo mi fa sorgere dei dubbi, fino alla decisione in merito al reclamo la gara non ha alcun risultato valido ma nemmeno risulta annullata, quindi, fino alla declaratoria il giocatore si trova in una posizione non chiara.

D'altronde sarebbe punitiva la decisione di fermarlo in attesa del giudizio, perchè salterebbe non 1 ma 2 gare.

Ora mi chiedo, non sarebbe più chiaro se, in presenza di un reclamo, il risultato della gara fosse omologato sub judice?

In attesa di risposta, La ringrazio se vorrà porre attenzione alla questione,

Distinti saluti,
misterc22
00lunedì 11 aprile 2011 22:45
non mi chiarisce le idee ma riguarda l'argomento
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA
CELLENO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLENO/VIRTUS CALCIO
BOLSENA DEL 12.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il
Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 92 del 13.12.2010)
Con atto, spedito in data 26.1.2011, la società Polisportiva Celleno ha proposto ricorso per
revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 13.1.2011 del predetto Comitato Regionale) con la quale
sono state irrogate le seguenti sanzioni: 1) la sanzione sportiva della perdita della gara (Celleno/Virtus
Calcio Bolsena del 12.12.2010) con il punteggio 0-3; 2) l’ammenda a carico della società ricorrente di
€ 100,00; 3) l’inibizione del dirigente accompagnatore della società Polisportiva Celleno, Bianchini
Plinio, fino al 28.1.2011; 4) la squalifica del calciatore della società Polisportiva Celleno, Fordini
Sonni Claudio, per una ulteriore giornata di gara.
Resiste, con memoria difensiva del 4.2.2011, la A.S.D. Virtus Calcio Bolsena.
Il ricorso in epigrafe risulta fondato.
L’art. 22, comma 4, C.G.S. così dispone: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a
carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli
effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o
6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli
Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la
squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.
La norma, sopra riportata, deve essere interpretata nel seguente modo: 1) se una gara nella
quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cioè non viene
omologata e viene fatta ripetere con provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva, la
squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovrà scontare la squalifica nel
primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo);
2) se, invece, la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della giustizia sportiva,
consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi
scontata.
Nel caso di cui è giudizio, la gara Viterbo Pool/Celleno dell’8.12.2010, a seguito del
provvedimento definitivo della Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 94
del 20.1.2011, ha conseguito un risultato influente agli effetti della classifica (punteggio di 3 – 0); dal
che consegue che il calciatore della Polisportiva Celleno, Fordini Sonni Claudio, deve ritenersi avere
scontato la giornata di squalifica, in precedenza irrogatagli, in occasione della predetta gara di
campionato.
Al proposito, deve osservarsi come risulti del tutto erronea l’affermazione, compiuta dalla
A.S.D. Virtus Calcio Bolsena nella propria memoria difensiva, ovvero che il provvedimento di
annullamento definitivo della gara Viterbo Pool/Celleno dell’8.12.2010 sarebbe da individuare nella
decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 10.12.2010, con la quale era stata
disposta la ripetizione del prefato incontro di calcio; al contrario, deve osservarsi come il predetto
provvedimento non abbia mai conseguito il carattere della definitività, essendo stato riformato dalla
Commissione Disciplinare Territoriale con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 20.1.2011.
Alla luce di quanto sopra, deve essere revocata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Lazio (pubblicata sul Com. Uff. n. 92 del 13.1.2011 del predetto Comitato Regionale),
venendo in rilievo, nel caso di specie, il presupposto revocatorio di cui alla lettera d), seconda parte,
del comma 1 dell’art. 39 C.G.S., attesa la evidente sopravvenienza, dopo che la predetta decisione è
divenuta inappellabile, di un fatto nuovo (costituito dal conseguimento, da parte della gara Viterbo
Pool/Celleno dell’8.12.2010, di un risultato influente agli effetti della classifica, a seguito del
provvedimento definitivo, adottato dalla Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicato sul Com.
Uff. n. 94 del 20.1.2011), la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte del
Giudice Sportivo in ordine alla gara Celleno/Virtus Calcio Bolsena del 12.12.2010.
Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva
Celleno di Celleno (Viterbo) annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul
campo di 1 -1, nella gara sopra indicata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
misterc22
00lunedì 11 aprile 2011 22:50
o meglio ho capito.

allora il giocatore sconta la squalifica nella gara non omologata.
se, successivamente la gara viene non omologata e quindi ripetuta, il giocatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione.
Mi chiedo: a quel punto non sarebbe più semplice farla scontare nella ripetizione?
misterc22
00lunedì 11 aprile 2011 22:57
certro nel caso in questione c'è un bel papocchio.

Il giudice sportivo ordina la ripetizione....il giocatore è squalificato
la territoriale annulla la decisione...il giocatore non è squalificato

naturalmente tutto con tempistiche lunghe.....inventasse qualcosa di più semplice no???????
misterc22
00lunedì 11 aprile 2011 23:13
continuo a non capire
partita non omolgata il giudice sportivo ordina la ripetizione....il giocatore è di nuovo squalificato e salta la prima partita successiva alla pubblicazione

la territoriale annulla la decisine...il giocatore ha scontato due giornate di squalifica anzichè una...c'è qualcosa che non torna
misterc22
00lunedì 11 aprile 2011 23:17
come faccio a sapere se il verdetto è definitivo oppure no?
non è che ci sia l'obbligo di appello alla territoriale, una decisione del giudice sportivo potrebbe essere definitiva oppure no, dipende se una delle società coinvolte impugni la decisione
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