c'è differenza
TITOLO VI
LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER
L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
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Art. 45
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate
di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l’attività
giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il
provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo
nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice
sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e
le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si
applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del
Giudice sportivo.
3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono
immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;
c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
d) provvedimenti pecuniari non superiori a:
- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e
provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai
campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del
calcio a cinque e del calcio femminile.
al comma 2 dice chiaramente che non è necessaria la declaratoria