Fusioni-Scissioni e Cambi di Sede

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addetto ai lavori
00venerdì 24 settembre 2010 09:59
www.lnd.it/index.php?page=user.documents.selectDoc&docId=638616&type=com&ctl_le...

1.1. CAMBI DENOMINAZIONE SOCIALE

Si pubblicano, di seguito, i Cambi di Denominazione Sociale ratificati dal Presidente della F.I.G.C.:

NUOVA Denominazione VECCHIA Denominazione
A.S.D. AESTUS ARDENZA 1990 A.S.D. FIVE ROMA
A.S.D. ALATRI A.S.D. ALETRIUM CITTA DEICICLOPI
A.S.D. ALBERONE CALCIO A.S.D. FORTI E TENACI
A.S.D. AURELIO 04 CASALOTTI A.S.D. AURELIO 2004 SPORT E CULT
U.S.D. CAMPAGNANO A.S.D. CAMPAGNANO CALCIO
A.S.D. CANVASS LAZIO CALCETTO A.S.D. CANVASS
S.S.D. CASTRO DEI VOLSCI A.S.D. REAL CASTRO DEI VOLSCI
A.S.D. CEDIAL LIDO DEI PINI A.S.D. CEDIAL LIDO PINI RACING
ASDPOL CINECITTA BETTINI S.R.L. ASDPOL CINECITTA BETTINI
A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO A.S. CITTA DI ANAGNI CALCIO A 5
ADPOL CIVITELLA D'AGLIANO POL. CIVITELLA D'AGLIANO
U.S.D. CORCHIANO GALLESE CALCIO U.S. CORCHIANO
A.S.D. CRE. CAS. ASD CRETONE CASTELCHIIODATO
ASD.US FORMIA 1905 CALCIO S.S. FORMIA CALCIO
A.S.D. FRASCATI A.S.D. FRASCATI BIG M SPORTING CLUB
A.S.D. GTM S.S. GTM
G.S.D. LAMARO CINECITTA G.S.D. LAMARO X MUNICIPIO
A.S.D. LEGIO COLLEFERRO A.S.D. LEGIO VI VICTRIX
U.S.D. LEPANTO A.S.D. PRO MARINO CALCIO
M.C. BELLAFARNIA A.S.D. A.S.D. BELLA FARNIA
U.S.D. MONTALTO A.S. MONTALTO CALCIO
S.S. MONTE SAN GIOVANNI C. A.S.D. LA LUCCA
A.C.D. MONTELEONE SABINO A.S.D. TREBULANA.M
A.S.D. NORMA A.S.D. FORTITUDO NORMA CALCIO
A.S.D. NUOVA FONTECHIARI A.S.D. FONTECHIARI
A.S.D. NUOVA MILVIA U.S. NUOVA MILVIA
A.S.D. PISONIANO ASD.FC VIS EMPOLITANA
A.S.D. POLISPORTIVA MARCELLINA POLISPORTIVA MARCELLINA
A.S.D. PORTA DI ROMA ASDPOL TIRRENO BUFALOTTA
A.S.D. PRO CALCIO SAN GIORGIO A.S.D. PRO CALCIO AUSONIA
A.S.D. PROGETTO ALOHA CALCIO A 5 A.S.D. PROGETTO LAZIO ALOHA
A.S.D. PUBBLILASER OSTIA ANTICA A.S.D. MORANDI LIDO DI ROMA
A.S.D. RE COLLATINO G.S. COLLATINO A.S.D.
A.S.D. REAL MONTEROSI A.S.D. REAL NEPIMONTEROSI
A.S.D. REAL MONTEVERDE A.S.D. CERAMICA FLAMINIA RIGNANO
A.S.D. SOCCER S.SEVERA 1988 S.S.D. SOCCER S.SEVERA 1988
A.S.D. SPORTING ALBATROS A.S.D. REAL ALBATROS CALCIO A 5
A.S.D. SPORTING C. PALESTRINA A.S.D. FEMMINILE PALESTRINA
A.S.D. SPORTING TOR SAPIENZA A.POL. CERBIATTO N. TOR SAPIENZA
A.S.D. TOTTI S.S. A.S.D. AXA CALCIO
A.S.D. VELLETRI LAZIO CALCETTO A.S.D. CONTI LAZIO CALCETTO
A.S.D. VIRTUS NETTUNO A.S.D. TRE CANCELLI

1.2. CAMBI SEDE SOCIALE

Si pubblicano, di seguito, i cambi di Sede Sociale ratificati dal Presidente della F.I.G.C.:

NUOVA Sede Sociale VECCHIA Sede Sociale
A.S.D. ANNI NUOVI CIAMPINO C A 5 CIAMPINO ROMA


1.3. CAMBI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Si pubblicano, di seguito, i cambi di Denominazione e Sede Sociale ratificati dal Presidente della F.I.G.C.:

NUOVA Denominazione e Sede Sociale VECCHIA Denominazione e Sede Sociale
A.S.D. ATLETICO CASTELFORTE MINTURNO (LT) A.S. SANTA CROCE FORMIA (LT)
A.S.D. DOGANELLA CALCIO CISTERNA DI LATINA (LT) F.C. OLIMPIA 04 SERMONETA (LT)
A.S.D. PONTINA FUTSAL ARDEA (RM) A.S.D. PENTA POMEZIA POMEZIA (RM)
A.S.D. REAL PIGNATARO PIGNATARO INTERAMNA (FR) A.S. SAN BARTOLOMEO CASSINO (FR)
A.S.D. VIRTUS AURELIA ROMA A.S.D. SPORT INCONTRO ZAGAROLO ZAGAROLO (RM)
A.S.D VIRTUS CIMINI CARBOGNANO (VT) A.S.D. FABRICA CARBOGNANO FABRICA DI ROMA (VT)


1.4. FUSIONI

Si pubblicano, di seguito, le Fusioni ratificate dal Presidente della F.I.G.C.:

Società Nascente dalla Fusione Società operanti la fusione
A.S.D. ATLETICO ANAGNI CALCIO ANAGNI (FR) A.S.D. CITTA DEI PAPI ANAGNI CA5 ANAGNI (FR)
A.S. VALLECORSA VALLECORSA (FR)
U.S.D. BRACCIANO 1910 BRACCIANO (RM) A.S.D. BRACCIANO 1910 BRACCIANO (RM)
A.S.D. REAL AURELIA CERVETERI (RM)
A.S.D. FONTENUOVESE CALCIO FONTE NUOVA (RM) POL. TOR LUPARA MENTANA (RM)
A.S.D. FONTE NUOVA CALCIO FONTE NUOVA (RM)
A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA SORA (FR) A.S.D. SORA CALCIO 1907 SORA (FR)
A.S.D. FEMMINILE SORA CALCIO SORA (FR)
A.S.D. LARIANO CALCIO LARIANO (RM) ASD US CAVESE 1919 CAVE (RM)
S.S.D. LARIANO LARIANO (RM)
A.S.D. LODIGIANI CALCIO ROMA A.S.D. LODIGIANI 2005 ROMA
A.S.D. STILECASA CALCIO MONTECOMPATRI (RM)
A.S.D. LUBRIANO LUBRIANO (VT) A.S.D. CAPRAROLA CAPRAROLA (VT)
A.S.D. LUBRIANO LUBRIANO (VT)
A.S.D. NUOVA SORIANESE CALCIO SORIANO NEL CIMINO (VT) A.S.D. PRIMI CALCI SORIANESE SORIANO NEL CIMINO (VT)
U.S.D. SORIANESE SORIANO NEL CIMINO (VT)
A.P.D. OLIMPIA ROMA A.P.D. OLIMPIA ROMA
A.S.D. ALBATROS ROMA
A.S.D. PESCOSOLIDO PESCOSOLIDO (FR) A.S.D. PESCOSOLIDO PESCOSOLIDO (FR)
A.S.D. VALPARA CALCIO PESCOSOLIDO (FR)
A.S.D. PRO TIVOLI CINETO R. 1946 TIVOLI (RM) A.S.D. PRO TIVOLI 1946 TIVOLI (RM)
A.S.D. CINETO ROMANO CINETO ROMANO (RM)
A.S.D. REAL TORBELLAMONACA 1970 ROMA POL. ROVIANO TEAM SERVICE ROVIANO (RM)
A.S.D. RAV 2000 ROMA
A.S.D. ROMA CALCIO A 5 ROMA A.S.D. ROMA CALCETTO ROMA
A.S.D. ARDENZA ROMA ROMA
A.S.D. ROMA FUTSAL 5 ROMA A.S. SAN VITO CALCIO A 5 ROMA
A.S. ROMA FUTSAL ROMA
A.S.D. ROVIANO CALCIO 1976 ROVIANO (RM) A.S.D. TORBELLAMONACA ROMA
A.S.D. REAL ROVIANO CALCIO ROVIANO (RM)
A.S.D. SAN DONATO PONTINO SABAUDIA (LT) A.S.D. SAN DONATO MONTENERO SABAUDIA (LT)
F.C.D. VIRTUS PONTINIA PONTINIA (LT)
ASD.US TERRACINA CALCIO TERRACINA (LT) POL.D. VIRTUS TERRACINA 2003 TERRACINA (LT)
S.S. FORMIA 1905 FORMIA (LT)
ASDPOL TUSCANIA BOLSENA TUSCANIA (VT) POL.D. FULGUR TUSCANIA TUSCANIA (VT)
POL. BOLSENA A.S.D. BOLSENA (VT)

1.5. SCISSIONI

Si pubblicano, di seguito, le Scissioni ratificate dal Presidente della F.I.G.C.:

Società nascente dalla scissione Società operante la scissione
A.S.D. TECHNA CALCIO A.S.D. REAL TECCHIENA
A.S.D. BORGO MASSIMINA A.S.D. BORGO TESTA DI LEPRE
A.S.D. REAL CISCO COLLATINO A.S.D. RES ROMA


adetto ai lavori
00venerdì 24 settembre 2010 10:02
N.O.I.F.
TITOLO II.- LE SOCIETÀ
Art. 14
Ambito di applicazione
1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia
nell'ambito della F.I.G.C., con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa
che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del
calcio.
Art. 15
Affiliazione
1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale
apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in
copia autentica:
a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del
Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di
affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione,
una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione
al Campionato, mediante versamento di apposita tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di
società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un
estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo
comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto
in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può
richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la
comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono,
attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a
comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del
capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30
giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della
percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di
dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di
capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a
identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste
dall'art. 90 delle presenti norme.
Art. 16
Decadenza e revoca della affiliazione
1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.
2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:
a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione,
l'attività ufficiale;
b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e
della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.
Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società
ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli
organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle
disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali,
l’ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.
3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere
deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi
delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti
intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
5. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa
in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23
marzo 1981, n. 91.
6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione
e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per
la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da
tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua.
Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza
venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della
domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di
assegnazione del titolo.
Norma transitoria
Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della
modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.
7. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di
liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.
Art. 16 bis
Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto
controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato
organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o
associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono
riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero
un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari
vincoli contrattuali.
3. L’inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della
Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L’avvio
del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso
di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l’inosservanza del divieto di cui al
comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di
iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di
competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo a sanzioni qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo
universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati, purchè
tali soggetti provvedano a darne comunicazione alla F.I.G.C. e a porvi termine entro i 30 giorni
successivi al verificarsi della stessa.
Disposizioni transitorie:
A. I soggetti che, all’entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di
cui al comma 2, hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di
adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro
i seguenti termini perentori:
- 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con una categoria di differenza;
- 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con due categorie di differenza;
- 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con tre categorie di differenza;
- 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati
diversi e con quattro categorie di differenza.
B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società
oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un
termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione
della situazione di controllo.
L’inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 16 bis, comma 3.
Art. 17
Denominazione sociale
1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i
principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. II mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere
della Lega competente o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della
F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società
associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All’istanza vanno
allegati in copia autentica, il verbale dell’Assemblea che ha deliberato il mutamento di
denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’elenco nominativo dei componenti l’organo
o gli organi direttivi. Non è ammessa l’integrale sostituzione della denominazione sociale con altra
avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il
nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di
detta Lega.
Art. 18
Sede sociale
1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. II trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.
L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve
espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del
Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia
autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo
statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro
atto che sia richiesto dagli organi federali.
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito
professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni
anno.
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità
per società del settore professionistico;
c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro
Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.
Art. 19
Impianto sportivo
1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell’impianto sportivo dichiarato
disponibile all'atto dell'affiliazione.
2. L’impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune
ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le
Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva
competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione
Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno
l’obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di
Province limitrofe, dotati di campi coperti.
3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere
il riesame dell’istanza:
-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico
ovvero di puro settore giovanile.
4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle
Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che
sia già a disposizione di altra.
5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato
Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno
sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l’attività in un
impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L’individuazione
dell’impianto sportivo è effettuata d’intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato
accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato
della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l’impianto sportivo del Comune in
cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest’ultima, la società
potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto
sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di
sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la
Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2
dell’art. 17 e dal comma 3 dell’art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società,
qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.
Art. 20
Fusioni – Scissioni – Conferimenti d’Azienda
1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale
dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel
rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente
della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra
società interamente posseduta dalla società conferente, l’approvazione può essere concessa, a
condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il
proseguimento dell’attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento
d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda in
conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della
loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie
autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la
fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione
o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che
prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda
sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia
richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’attività giovanile e scolastica, debbono
essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate
entro il 15 luglio di ogni anno.
Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d’azienda, in ambito
professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.
4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe
competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica,
anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice
Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o
da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza
qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il
proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la
continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad
essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato
luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di
scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e
l'anzianità di affiliazione della società scissa.
In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società
affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la
società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo
e l’anzianità di affiliazione della società conferente.
6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione
mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più
società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società
posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
c) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano
affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
d) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al
conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in
Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica le
società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella
stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in
cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del
settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in
altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.
addetto ai lavori
00venerdì 24 settembre 2010 10:08
Con notevole ritardo sono apparse le modifiche societarie per la stagione 2010-2011.

Dato per scontato che gli impicci sono stati come sempre numerosi ci sono tante cose che non capisco e quindi chiedo ad altri utenti di aiutarmi a capire.

Perchè ci sono state tante fusioni tra "grandi" società e società di III categoria(diciamo inesistenti)?

Come è possibile che il Pisoniano ricambi di nuovo nome, mi sembra che le noif lo consentano ma sopratutto campo di gioco? o meglio come è possibile che il pisononiano lo scorso anno giocasse a tivoli?

E' chiaro che la mia richiesta è semplice CARMELO FACCE CAPI'!!!!!!!!
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