Fiumicino...partita persa?

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misterc22
00lunedì 13 settembre 2010 19:16
dal corriere laziale


Fiumicino, che caos! Daniele Di Giovanni era squalificato: ora dopo il reclamo del Civitavecchia, si rischia una penalizzazione

di Gabriele Ziantoni

Dalle stelle alle stalle. Dopo la grande gioia per la vittoria al "Giovanni Fattori" contro un Civitavecchia, dato da tutti gli addetti ai lavori come una delle principali candidate alla Serie D, il Fiumicino di Claudio Carelli deve fare i conti con una grana davvero fastidiosa. Nelle prime due giornate di campionato, infatti, i rossoblu hanno schierato in campo il calciatore Daniele Di Giovanni, classe '91, che in base al comunicato 140 della passata stagione, era, invece, squalificato, per recidività d'ammonizione, proprio per un giallo preso nell'ultima gara del torneo scorso (Fiumicino-Monterosi). Mentre la cosa era sfuggita alla dirigenza viterbese, più attenta è stata quella del Civitavecchia, che ha subito presentato reclamo al Cr Lazio. Attendiamo per giovedì le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo, ma sembra proprio che il risultato della gara non sarà omologato e che il club di patron Clemeno sia destinato a ricevere i tre punti a tavolino.

misterc22
00lunedì 20 settembre 2010 20:03
da corriere laziale

Giustizia sportiva, il Ladispoli nei guai. La Vigor Acquapendente fa ricorso: Danilo Rinaldi era squalificato
Brutta tegola per Marco Galli

di Gian Marco Ventura

Brutta tegola per il Ladispoli, che probabilmente perderà ben quattro punti in classifica. Il giocatore Danilo Rinaldi, arrivato quest'estate dai rivali di sempre del Cerveteri, aveva rimediato una squalifica di due giornate con la Juniores Provinciale verdeazzurra, nella gara persa contro la Polisportiva Ostiense alla venticinquesima giornata. Secondo l'articolo 22, comma 6 del codice di Giustizia Sportiva "qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società o della categoria di appartenenza". Il giocatore, quindi, che è stato schierato sia nella prima giornata con la Fortitudo Nepi, sia contro la Vigor Acquapendente, non avrebbe potuto stare in campo. Quest'ultima ha presentato regolare ricorso e, salvo colpi di scena, avrà la vittoria a tavolino. La Fortitudo Nepi, invece, non si è accorta dell'illecito e i tempi per presentare ricorso (sette giorni dal termine della gara, con preavviso di reclamo entro 24 ore e lista di motivazioni da presentare entro tre giorni) sono scaduti. Pericolo scampato? Solo in parte, perchè la Federazione, in casi simili, ha dato un punto di penalizzazione alla squadra colpevole dell'illecito con l'inibizione per il firmatario della distinta di gara. Il Ladispoli di Marco Galli, dunque, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Trevignano, rischia di ritrovarsi con soli due punti in classifica: un grosso problema per una squadra che punta per l'ennesimo anno a vincere il campionato.

Non perdere l'approfondimento sul caso Ladispoli sull'edizione di domani de "Il Corriere Laziale"
misterc22
00giovedì 7 ottobre 2010 20:22
RECLAMI
VIGOR ACQUAPENDENTE - LADISPOLI S.R.L.
Il Giudice Sportivo.
Esaminato il reclamo proposto nei termini previsti dalla Società VIGOR ACQUAPENDENTE e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore RINALDI Danilo (LADISPOLI) in quanto squalificato per due gare effettive come risulta dal C.U. n. 54 del 6/5/2010 della Delegazione Provinciale di Roma, invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS.
Esaminate le controdeduzioni inviate dalla Società LADISPOLI, queste non possono essere prese in considerazione in virtù dell'art. 2 punto 3 del CGS.
Pertanto, il reclamo è fondato.
Infatti, il citato calciatore, risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato una delle due gare irrogategli con C.U. n° L 54 del 6/5/2010 dalla Delegazione Provinciale di Roma quando all'epoca dei fatti era tesserato per la Società di CERVETERI.
- Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 6 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società con la quale risulta tesserato.
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore RINALDI Danilo (LADISPOLI) alla gara in oggetto. Visti gli artt. 22 comma 6 e 17 comma 4 lett. b del CGS
PQM
DELIBERA
- di irrogare alla Società LADISPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 - di irrogare alla Società LADISPOLI l'ammenda di Euro 200,00
- di inibire il dirigente accompagnatore NISTA Paolo (LADISPOLI) fino al 15.10.2010
- di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore RINALDI Danilo (LADISPOLI)
La tassa reclamo va restituita.

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