Calcio e Calcio a 5

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misterc22
00venerdì 27 maggio 2011 00:16
importante modifica delle NOIF
Art. 29
I “non professionisti”
1. Sono qualificati “non professionisti” i
calciatori tesserati, compresi quelli di
sesso femminile, che svolgono attività
sportiva per società associate nella L.N.D. ,
che giocano a “Calcio a Cinque” e che
svolgono attività ricreativa

1.bis Ai calciatori non professionisti, al
fine di permettere, anche avuto
riguardo alle disposizioni FIFA, lo
svolgimento di attività tanto di calcio a
undici, tanto di calcio a cinque, è
consentita la variazione di attività nei
limiti e con le modalità fissate
dall’art.118 delle NOIF

Art.118
Variazione Di Attività
1. Il calciatore non professionista o
giovane dilettante tesserato per una
società di calcio a undici, può variare
l’attività, nei periodi fissati dal
Consiglio Federale, tesserandosi per
una diversa società di calcio a cinque.
Fermo restando il tesseramento con la
società di calcio a undici, alla prima
variazione di attività, il calciatore
assume contemporaneamente il
tesseramento con la società di calcio a
cinque.
2. Il calciatore non professionista di
calcio a cinque o giovane dilettante
tesserato per una società di calcio a
cinque, può variare l’attività, nei
periodi fissati dal Consiglio Federale,
tesserandosi per una diversa società di
calcio a undici. Fermo restando il
tesseramento con la società di calcio a
cinque, alla prima variazione di
attività, il calciatore assume
contemporaneamente il tesseramento
con la società di calcio a undici.
3. La variazione di attività consente al
calciatore non professionista e giovane
dilettante di svolgere l’attività sportiva
esclusivamente per la società a favore
della quale ha effettuato la variazione.
4. Le variazioni di attività successive
alla prima possono essere effettuate
dal calciatore una sola volta per ogni
stagione sportiva e solo a favore delle
società di calcio a undici e di calcio a
4
cinque con le quali è tesserato.
5. Non è consentita la variazione di
attività per i calciatori che hanno
sottoscritto accordi economici ai sensi
dell’art.94 ter.
6. La richiesta di variazione di attività
deve essere redatta su apposito
modulo,debitamente sottoscritta dal
calciatore e nel caso di minore di età
anche dall’esercente la potestà
genitoriale, nonchè dal legale
rappresentante della Società per la
quale il calciatore chiede il
tesseramento.
Tale richiesta deve essere depositata o
inviata a mezzo plico raccomandato
con avviso di ricevimento alla Lega,ai
Comitati o alle Divisioni.
La data di deposito o di spedizione del
plico postale stabilisce ad ogni effetto
la decorrenza del tesseramento e della
variazione di attività.
7. I calciatori non professionisti e
giovani dilettanti tesserati per società
che svolgono sia attività di calcio a
undici sia attività di calcio a cinque
possono svolgere entrambe le
discipline a favore della società presso
la quale sono tesserati.
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